Si riporta di seguito un estratto dell'articolo di Paolo Duranti di ConfiniOnline, pubblicato da Mementopiù (Giuffrè) sul trattamento fiscale della vidimazione del registro dei volontari.
Vidimazione del registro dei volontari
Gli enti del Terzo Settore obbligati a tenere il registro dei volontari non occasionali, prima di metterlo in uso sono tenuti a vidimarlo attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio, ad opera di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiari nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. In merito a tali adempimenti intervenne recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precisando che ai fini della vidimazione è competente anche il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale (Nota 14 settembre 2022, n.12675).
Imposta di bollo
Sull’argomento si registra da ultimo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 333/2023, con la quale si chiarì che sono esenti dall’imposta di bollo sia la richiesta di un ente del Terzo Settore volta ad ottenere la vidimazione del registro dei volontari, sia lo stesso registro, trattandosi di un “documento riconducibile ad ‘ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti’ da ETS [Enti del Terzo Settore, nda] riconducibili all’articolo 82, comma 1, del CTS [Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nda]”.