Un recente documento interpreta le norme contenute nel Codice del Terzo Settore.
Con lo Studio n. 7-2023 il Consiglio Nazionale del Notariato ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni che disciplinano l’ingresso di nuovi associati nelle associazioni del Terzo Settore. Lo Studio si sofferma tra l'altro sull'art. 23 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che disciplina la procedura di ammissione nelle associazioni. In particolare, la norma dispone che se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente: 1. nelle associazioni (riconosciute o non riconosciute) del Terzo Settore l'ammissione di un nuovo associato dev'essere fatta con delibera dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato; 2. la delibera dev'essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; 3. l'organo competente deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati; 4. entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, l'aspirante associato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o un altro organo eletto dalla medesima), che delibera, se non appositamente convocata, in occasione di una convocazione successiva.