Lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Gli enti filantropici, iscritti nella sezione C) del RUNTS, sono tenuti a predisporre il bilancio sociale soltanto in caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 3 luglio 2023, n. 8017 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-8017-del-030723-entifilantropici-obbligo-redazione-e-deposito). Tale norma, in particolare, al primo comma si riferisce agli “(…) enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”. Il Ministero ha sottolineato tra l'altro che le linee-guida relative al bilancio sociale – approvate con il dm 4 luglio 2019 - “non individuano specificamente tra i 'soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale' (par. 3) gli enti filantropici; ma declinano al par. 6 punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi”.