Importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Gli enti del Terzo Settore che devono tenere il registro dei volontari non occasionali, prima di metterlo in uso sono tenuti a vidimarlo attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio, ad opera di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Al riguardo, con la Nota 14 settembre 2022, n. 12675, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisò che ai fini della vidimazione è competente anche il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale. Ora, con la Risposta n. 333/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta l'esenzione dall'imposta di bollo per: 1. la richiesta di un ETS volta ad ottenere la vidimazione del registro dei volontari; 2. il medesimo registro dei volontari, in quanto – ha spiegato l'Agenzia – si tratta di un “documento riconducibile ad 'ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti' da ETS riconducibili all'articolo 82, comma 1, del CTS”.

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