Emanate ulteriori precisazioni sui requisiti anagrafico e reddituale.
Con la Risoluzione 30 giugno 2023, n. 38/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo (art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). In particolare, è stato precisato quanto segue: 1. il regime speciale per lavoratori sportivi è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo stipulato con la società sportiva; 2. tra i redditi agevolabili rientrano quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo con lo stesso datore di lavoro; 3. nel caso in cui, invece, il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, tali redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo; 4. relativamente al requisito anagrafico, questo è soddisfatto per l’intero periodo d'imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno; 5. relativamente al requisito reddituale, il reddito complessivo dev'essere di ammontare superiore, rispettivamente, a un milione oppure a 500.000 euro, a seconda che le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990 oppure successivamente; 6. il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo all'istanza e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione.