In Gazzetta il decreto-legge contenente anche misure in materia di sport .

Ai sensi dell'art. 31, primo comma, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Tale termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza  soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione  progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi questi termini, il vincolo sportivo si intende abolito. Ora, l'art. 41 del dl 22 giugno 2023, n. 75, dispone che al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1° luglio 2023, il richiamato art. 31, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.  I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono anche le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui sopra, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 31, comma 3, del medesimo D.Lgs. 36/2021.

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