L'Agenzia delle Entrate ha fornito una sintesi dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Con la Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una sintesi dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023. Di seguito si riporta una sintesi della normativa relativa alle agevolazioni previste per le donazioni agli enti del Terzo Settore.
Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26%, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con apposito decreto nei Paesi non appartenenti all’Ocse.
La detrazione è ammessa anche: 1. nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus; 2. per le somme erogate a favore delle Onlus per adozioni a distanza se la stessa Onlus che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione (Circolare 14 giugno 2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).
La detrazione è ammessa nella misura del 26%, calcolato su un ammontare massimo pari a 30.000 euro annui.
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono: - deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera g), del Tuir (erogazioni liberali a favore delle Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all’Anagrafe delle Onlus - Risoluzione 24 febbraio 2015 n. 22/E); - detraibili, ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore; - deducibili, ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
La donazione dev'essere effettuata tramite versamento bancario o postale o tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS
E' detraibile un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Per le APS già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS). Per le APS già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili. Per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS.
Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti indicati, l’agevolazione si applica anche, in via transitoria, alle erogazioni liberali in favore delle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe.
Erogazioni liberali a favore delle Odv
E' detraibile un importo, pari al 35%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.
Per le Odv già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS). Per le Odv già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili. Per gli enti diversi dalle Odv e dalle Aps già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.