I giudici di legittimità confermano l'orientamento tradizionale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le società di mutuo soccorso hanno natura giuridica di società cooperative e sarebbero riconducibili nell’ordinamento attuale alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, in quanto caratterizzate dalla integrale coincidenza tra i soci cooperatori e i fruitori delle prestazioni del sodalizio (Cass. 16 luglio 1968, n. 2570, 30 settembre 2008, n. 22201 e 27 giugno 2019, n. 17252). L’assimilazione operata dalla Corte di Cassazione ha trovato una conferma nell’art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59 (“Nuove norme in materia di società cooperative”), che, modificando l’art. 13 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, ha disposto l’iscrizione di tali società in un'apposita sezione del registro prefettizio di cui al Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, poi sostituito dall’Albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Con la citata sentenza n. 17252/2019, i giudici di legittimità hanno inoltre affermato che le società di mutuo soccorso, oltre che avere natura di società cooperative a mutualità prevalente, sono anche inquadrabili tra le cooperative sociali ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381. Tali principi sono stati ribaditi da ultimo dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 maggio 2023, n. 13365.