Lo ha ribadito il Tar Campania.
“La mancanza di soggettività giuridica, comporta che il Trust non possa essere configurato come ente, condizione necessaria perché lo stesso venga eventualmente ricompreso all'interno del Terzo settore tra gli enti individuabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CTS [D.Lgs. 117/2017, ndr], difettando uno degli elementi essenziali della fattispecie 'ETS' disciplinata in detta disposizione”: è sulla base di queste premesse che il Tar della Campania (sentenza n. 03158/2023, pubblicata lo scorso 24 maggio) ha affermato che i trust non possano iscriversi al RUNTS. Nell'occasione i giudici amministrativi hanno inoltre ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, si Cass. n. 3986/2021), “il trust non è un soggetto giuridico, bensì più propriamente un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria”.