È stata emanata la Circolare n. 12/E del 1° giugno.

Con la Circolare 1° giugno 2023, n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) per il periodo d'imposta 2022. Viene confermato tra l'altro che la normativa specifica sul “Terzo Settore” ha previsto espressamente l’esclusione dall’applicazione degli ISA. Rientrano nell'ambito applicativo di tale esclusione: 1. gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); 2. le OdV e le Aps che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del medesimo D.Lgs. 117/2017; 3. le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'Agenzia ha peraltro confermato che l’esclusione dall’applicazione degli ISA da parte di tali soggetti è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Ue, “che, al momento, non si è ancora verificato” (in tal senso si richiama anche la Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E). Ne deriva che tali enti sono attualmente tenuti all’applicazione degli ISA. Si ricorda tuttavia che gli enti di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari in luogo di quella esplicitamente prevista per il terzo settore, in mancanza dell’approvazione della Commissione europea. Si tratta, in particolare, della causa di esclusione individuata nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2023 dal codice 5.

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