Il principio è sancito dall'art. 38 c.c.

Ai sensi dell'art. 38 del codice civile, per le obbligazioni assunte da chi rappresenta un'associazione non riconosciuta, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Al riguardo, con la sentenza n. 1510/2020, depositata il 30 marzo 2021 (e riportata nel Massimario della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Anno 2022, consultabile al presente link), la Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, ha precisato che: 1. tale responsabilità solidale di chi agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, concerne anche i debiti di natura tributaria (in questo senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 16344/2008 e 19486/2009).

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