Importante pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall'art. 148 del Tuir, occorre che l’associazione dimostri di aver svolto attività non commerciale, in attuazione degli scopi istituzionali. Tale beneficio fiscale dipende sia dall’elemento formale della veste giuridica scelta, sia dal concreto svolgimento di attività senza fine di lucro: lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sez. X, con la sentenza n. 1373/2022, depositata il 22 marzo 2022 (e riportata nel Massimario della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Anno 2022, consultabile al presente link). In questo senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 4331/2021, 17790/2020, 17026/2021, 4331/2021, 19822/2021, 8182/2020, 17026/2020 e 10393/2018. Per i giudici tributari, inoltre, il Fisco può disconoscere la qualifica di ente non commerciale nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, disapplicando quindi le agevolazioni fiscali previste, in conseguenza dello svolgimento di prevalente attività commerciale nell’arco di un significativo lasso di tempo.