Il dl 48/2023 interviene direttamente sul Codice del Terzo Settore.
Ai Sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso: 1. in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; 2. è obbligatorio dar conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Al riguardo, l'art. 29 del dl 4 maggio 2023, n. 48 (decreto “Lavoro”) ha disposto che tale regola incontra una deroga in presenza di “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale” di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h). Si tratta in particolare delle seguenti tipologie di attività di interesse generale: 1. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b); 2. formazione universitaria e post-universitaria (lettera g); 3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h).