Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla norma prevista dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), non sono ammissibili “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati”. Al riguardo, con la Nota n. 4581 del 6 aprile scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che contrasta con la disposizione citata l’eventuale norma statutaria che circoscriva l’adesione a un’Aps esclusivamente agli appartenenti a un determinato credo o ad una determinata confessione religiosa. In tal caso – ha sottolineato il Ministero - gli uffici del RUNTS “potranno tenere conto di quanto sopra e prospettare allo specifico ente una differente qualificazione nel caso in cui quella di APS sia effettivamente non confacente alle disposizioni statutarie adottate”. In linea generale, se da un lato le associazioni del Terzo Settore devono avere carattere aperto e se alle Aps non è consentito porre “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati” (art. 35, comma 2, del Codice), dall’altro è possibile per le associazioni individuare requisiti per l’ammissione di questi ultimi, secondo “criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta” (art. 21, comma 1).