L'intervento tiene conto di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Ieri il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva alcuni emendamenti al principio contabile OIC 35, relativo agli enti del Terzo Settore; per effetto di tali novità, tutti gli Ets che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base a tale principio, potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste. I citati emendamenti, in particolare, dispongono che il principio OIC 35 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva. Per il primo bilancio d’esercizio redatto secondo l'OIC 35 l'ente può: 1. non presentare il bilancio comparativo; 2. in caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risulta “eccessivamente onerosa”. L’ente che si avvale di tale scelta ne deve dare informativa nella relazione di missione. L'approvazione degli emendamenti tiene conto della Nota n. 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella quale era stato sottolineato che per i nuovi soggetti iscritti al Runts, diversi da OdV, Aps ed Onlus, l’obbligo di adozione dei nuovi modelli di bilancio “si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione”. Tale obbligo può essere derogato “soltanto nel caso di iscrizione (o costituzione) conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario”.
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In vista dell'approssimarsi del termine di approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio, è stato attivato uno “sportello” online.
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