La novità è contenuta nel decreto “Milleproroghe”.

È stato ulteriormente prorogato il termine a partire dal quale sono irrogabili le sanzioni previste in caso di omessa informativa relativa alle erogazioni pubbliche: si tratta dell'obbligo introdotto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della L. 124/2017 (cosiddetta legge “Concorrenza”). Il differimento del termine è previsto dal decreto “Milleproroghe” (dl 198/2022, convertito con la L. 14/2023).
Si ricorda che la norma ha introdotto, anche per gli enti non commerciali, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni riguardanti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, anche in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da pubbliche amministrazioni nell'esercizio precedente, sempreché l'ammontare complessivo di tali contributi sia pari o superiore a 10mila euro.

Gli enti non commerciali devono pubblicare tali dati entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Se, decorsi 90 giorni dalla contestazione, l'ente non adempie all'obbligo in esame e al versamento della sanzione, scatta l'obbligo di restituzione integrale dei contributi ricevuti.

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Per eventuali dubbi sull'applicazione di quest'obbligo o per essere accompagnati nei relativi adempimenti, potete scriverci a servizioutenti@confinionline.it

 

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