L'Agenzia delle Entrate ha fornito l'interpretazione dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.
Gli atti relativi ai procedimenti arbitrali posti in essere da società di mutuo soccorso sono esenti dall'imposta di bollo: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 219 del 21 febbraio 2023. A tal fine è stato richiamato l'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), rubricato “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”) il cui quinto comma prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”, ovvero dagli “enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/17, inoltre, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.