Ieri il decreto-legge n. 1/2023 ha incassato l'ok della Camera.

Con 187 voti favorevoli e 139 contrari, ieri l'Aula di Montecitorio ha approvato il cosiddetto “decreto sulle ONG”, cioè il disegno di legge di conversione del dl 2 gennaio 2023, n. 1, contenente norme per la gestione dei flussi migratori (C. 750-A). Il provvedimento, tra l'altro, modifica l'art. 1, comma 2, del dl 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. Tale disposizione, nella formulazione vigente prima dell’intervento normativo, dispone che, fermo restando l’art. 83 del Codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alla Convenzione sul diritto del mare, il Governo può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Tali disposizioni non si applicano in caso di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato della bandiera della nave ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria. Nella Relazione di accompagnamento al dl 1/2023, si sottolinea che il provvedimento si pone i seguenti obiettivi: 1. definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali – la Convenzione sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, del 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC.167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare; 2. disciplinare più compiutamente gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone discostandosi dall’osservanza delle citate condizioni, facendo salvo il richiamato principio di salvaguardia dell’incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l’esercizio della potestà sanzionatoria rispetto alla commissione di illeciti.

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