Dal Fisco chiarimenti sulla natura tributaria del rimborso erogato ai lavoratori autonomi che prestano attività di volontariato nell'ambito della protezione civile.
Il rimborso erogato, a fronte di una sua specifica richiesta, al lavoratore autonomo che svolga attività di volontariato presso un'organizzazione iscritta nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, costituisce “lucro cessante”, e quindi è soggetto ad imposizione in capo al percipiente: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 191 del 6 febbraio 2023. Nell'occasione è stato inoltre sottolineato che: 1. tenuto conto che il “volontario lavoratore autonomo” di protezione civile mette a disposizione, come previsto dall'art. 32, comma 1, del Codice di protezione civile, le proprie capacità gratuitamente e senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà, tale attività non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell'ambito delle proprie competenze; 2. tali erogazioni non comportano alcun obbligo di fatturazione. Si ricorda che tale rimborso, previsto “per mancato guadagno giornaliero”, è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato e, comunque, nel limite di 103,30 euro giornalieri lordi.