Con la Circolare n. 3/E dell'8 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del Superbonus per Onlus, OdV e Aps.
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Art. 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (decreto “Rilancio”)
  • Circolare Ag.Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E
  • Circolare Ag.Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E
  • Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E
  • Circolare Ag.Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E
  • Risoluzione Ag.Entrate 28 settembre 2020, n. 60/E
  • Risoluzione Ag.Entrate 12 marzo 2021 n. 18/E
  • Risoluzione Ag.Entrate 15 febbraio 2022 n. 8/E 
REGOLE SPECIFICHE PER ONLUS, ODV, APS

Per tali enti, il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 del medesimo art. 119, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate. Tale regola, peraltro, si applica soltanto se i citati enti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (art. 119, comma 10-bis, Dl 34/2020).

Notabene
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni in esame, se il contratto è stato regolarmente registrato.

ONLUS Il passaggio dall’Anagrafe delle Onlus al Runts comporta una sostanziale continuazione della operatività della Onlus, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS, e pertanto non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10-bis dell’art. 119 del Dl 34/2020, sempreché vengano rispettati gli ulteriori requisiti previsti.
ENTI ESCLUSI DAL SUPERBONUS Non possono fruire del Superbonus le Aziende di Servizio alla Persona (ASP), in quanto l'elenco di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis), è tassativo.
CATEGORIE CATASTALI

La norma si riferisce a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Notabene
Rileva la situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.

UTILIZZO DELL'IMMOBILE L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma non prevede che al momento dell’effettuazione degli interventi l’immobile, sul quale tali interventi verranno realizzati, debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali rilevanti.
AFFITTO DI AZIENDA I soggetti legittimati possono avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa di cui al comma 10-bis anche qualora l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto.
COMPENSI AL CDA Il requisito dell'assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve sussistere dalla data del 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.

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