Con una Risposta ad un'istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dell'ambito applicativo delle agevolazioni disposte con la Legge 133/1999.
Sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti all'estero, tramite fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti. Inoltre, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa - ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del Tuir - i beni ceduti gratuitamente per le finalità e secondo le modalità di cui sopra (art. 27, L. 13 maggio 1999, n. 133). Al riguardo, con la Risposta all'istanza di interpello 23 gennaio 2023, n. 137, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini della deducibilità di tali erogazioni, i beni, oltre ad essere concessi a titolo non oneroso, non possono mai rientrare nella disponibilità del donante. Pertanto, con il riferimento alla “cessione gratuita” del bene, la norma, più che individuare un particolare negozio giuridico attraverso cui si perfeziona la dazione del bene, ha inteso ricomprendere tutte le fattispecie in il bene è trasferito gratuitamente ed è destinato a non rientrare nella disponibilità dell'erogante.