Una recente pronuncia del Consiglio di Stato fa chiarezza sulle cause di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità governativa, alla luce della riforma del diritto societario.

Tra le cause di scioglimento della società cooperative e gli enti mutualistici per atto dell'autorità governativa, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile è ricompreso anche il non perseguimento dello scopo mutualistico, il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti, il mancato deposito del bilancio di esercizio o l’omesso compimento di atti di gestione per due anni consecutivi: lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2 novembre 2022, n. 9541. La citata norma codicistica dispone che “L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori”. Si tratta - hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada - di una regola inserita nel corpo del codice civile nel contesto della riforma del diritto societario dall'art. 8 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, successivamente modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310; essa contempla un’ulteriore ipotesi di scioglimento della cooperativa, per atto dell'autorità governativa, che si aggiunge a quelle previste dagli artt. 2545-duodecies e 2545-terdieces c.c.

 

A tal proposito si discuterà all'interno del corso di formazione dedicato alle cooperative sociali, che si terrà in presenza a Milano venerdì 16 dicembre 2022. Il corso, intitolato "Cooperative sociali tra fisco e contabilità", approfondirà gli aspetti operativi del funzionamento delle cooperative sociali e gli effetti della Riforma del Terzo settore, passando per le agevolazioni settoriali e gli obblighi per le cooperative sociali di tipo A o B o con oggetto plurimo.

 

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