Il nostro ordinamento non riconosce la donazione. Malgrado l’istituzione della giornata del dono, l’ampio spazio riservatole dalla normativa sul terzo settore, l’esistenza di un'intera parte del codice civile (Libro II, Titolo V) a lei dedicato, un’attenta lettura delle norme vigenti indica in modo chiaro che la legge italiana riconosce solo la donazione di modica entità e l’anticipazione di eredità, ma non la donazione vera e propria, che è invece considerata un atto sostanzialmente innaturale, da guardare con sospetto: il fatto che sia quasi impossibile vendere una casa ricevuta in donazione è una delle conseguenze pratiche di questa diffidenza.
Oggi che si sta riscoprendo l’importanza del dono per lo sviluppo morale e civile della nostra società, questi limiti rischiano di avere importanti conseguenze negative per la vita degli enti del terzo settore. Si pensi solo alla donazione di modico valore, la più comune, di cui l’unica cosa che sappiamo è che “la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”, senza però che venga in alcun modo indicato il criterio da utilizzare. Sino a che punto si può arrivare per considerare la donazione di modico valore? L’1 per mille, l’1 per cento del 10 per cento? Questa percentuale va calcolata sul patrimonio, sul reddito, sull’ISEE? Legge, dottrina, giurisprudenza tacciono su questo punto, ma le conseguenze di un errore potrebbero essere molto gravi. Se una donazione trattata come di modica entità non fosse considerata tale, questa diventerebbe automaticamente nulla e l’ente che l’ha ricevuta potrebbe essere chiamato, anche a decenni di distanza, a restituire quanto ha ricevuto.
Il fatto poi che non esista la donazione propriamente detta, ma solo l’anticipo di eredità, significa che, mentre io posso dilapidare il mio intero patrimonio per soddisfare i miei vizi peggiori e più meschini, non posso destinarlo per finalità d’utilità sociale. Inoltre, anche qualora la donazione venga fatta con le forme richieste e nel rispetto della quota destinata a propri eredi legittimari, essa in realtà si perfeziona solo dopo la mia morte. Infatti potrebbe accadere che al momento del mio decesso ci siano stati dei cambiamenti nelle mie condizioni economiche per cui la donazione, magari avvenuta decenni prima, non rispetta più i vincoli della legittima, il che significa che l’ente potrebbe essere chiamato a restituire parte della donazione a suo tempo erogata.
Oggi che un numero crescente di persone riscopre il valore del dono e della filantropia, è fondamentale ripensare il ruolo che ha la donazione all’interno del nostro ordinamento. Non si tratta solamente di eliminare i rischi per gli enti non profit, rischi che sono resi più pericolosi dal fatto che pochi sono consapevoli di tali aspetti, ma anche di comprendere come ciò può aiutarci a superare una visione antropologica, peraltro in contrasto coi principi costituzionali, che impedisce al nostro ordinamento di aiutare i cittadini ad essere veramente liberi.
Bernardino Casadei
Coordinatore Master Promotori del dono