Alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto “Semplificazioni” (Dl 21.6.2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dalla Camera e destinato – domani, 2 agosto - ad incassare anche l'ok del Senato, interessano da vicino il Terzo Settore.
Alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto “Semplificazioni” (Dl 21.6.2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dalla Camera e destinato – domani, 2 agosto - ad incassare anche l'ok del Senato, interessano da vicino il Terzo Settore. Di seguito si riportano le principali novità:
ODV, APS - TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS
Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), gli uffici del RUNTS possono chiedere alle OdV e alle Aps, entro 180 giorni dalla ricezione dei loro dati che gli sono stati inviati dagli enti pubblici territoriali, eventuali ulteriori informazioni ai fini della trasmigrazione nel Registro Unico. Il citato emendamento dispone ora che ai fini del computo del predetto termine di 180 giorni non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
ONLUS, ODV, APS – ADEGUAMENTO STATUTI
Slitta dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE – DETERMINAZIONE DEI “COSTI EFFETTIVI”
Per effetto dell'art. 79, comma 2, D.Lgs. 117/2017, le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici. Al riguardo, il decreto “Semplificazioni” specifica che tali “costi effettivi” devono essere determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari.
REGIME FISCALE – MARGINE DI “TOLLERANZA”
Ai sensi dell'art. 79, comma 2-bis, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. Ora, il decreto “Semplificazioni” eleva tale percentuale al 6 per cento, ed allarga l'ambito temporale da due a tre periodi d'imposta (consecutivi).
IMPOSTA DI REGISTRO
Per tutti gli enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017, ssvolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/20221, con la Ue, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.