Con la Nota 14.7.2022, n. 10358, il Ministero del Lavoro ha precisato le corrette modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca” nel Rendiconto per cassa, elaborato secondo lo schema di cui al modello “D” del Dm 39/2020, utilizzabile dagli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.
In particolare, è stato chiarito che il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio (t) coincide con il saldo finale dell’esercizio (t-1), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente. Tale valore, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente (t). Alla fine dell’esercizio corrente, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso che possono aver generato nuova liquidità o, al contrario, assorbito quella esistente.