Con il decreto 23.2.2022, n. 89, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del social bonus.
Il provvedimento dispone, in attuazione dell'art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3.7.2017, n. 117), che: 1. rientrano nel credito d'imposta in esame le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo Settore: - immobili pubblici inutilizzati; - beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 2. l'agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o società. Il credito d'imposta è riconosciuto: - nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali; - nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, ai titolari di reddito d'impresa; 3. il credito d'imposta è riconosciuto semprechè le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241. La causale di versamento deve contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo Settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.