Dal Ministero del Welfare chiarimenti sulle condizioni di iscrivibilità nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile di cui all’art. 35, D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).
Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile di cui all’art. 35, D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) e delle altre forme di volontariato organizzato di protezione civile previste dal successivo art. 36, è stato precisato che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell'istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Per quanto attiene ai gruppi comunali coinvolti nei processi di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, il Ministero ha precisato che gli uffici del RUNTS procederanno - nelle more dell’adozione dell'apposita direttiva che dovrà approvare uno schema tipo di delibera istitutiva del gruppo comunale – all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento. I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli “trasmigrati”, dovranno invece presentare la domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nella citata direttiva (Nota 30.6.2022, n. 9663).