Ai fini del riconoscimento del Superbonus al 110%, sono dettate norme specifiche per talune tipologie di enti del Terzo Settore. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sull'applicabilità della clausola che vieta la distribuzione di compensi ai membri degli organi amministrativi degli enti stessi.
Per Onlus, OdV e Aps il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti dall'art. 119, commi da 1 a 8, del DL 34/2020, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI, qualora tali enti: 1. effettuino servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021. Con la Risposta all'istanza di interpello 340/2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione che “i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica”, deve sussistere dal 1° giugno 2021 e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.