Importante pronuncia della Cassazione sull'ambito applicativo dell'esenzione dalle imposte di bollo e registro disposta dalla Legge 266/1991 a favore delle organizzazioni di volontariato.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Nei giorni scorsi, con l'ordinanza 12 maggio, n. 17511, depositata lo scorso 31 maggio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione in esame non si applica al contributo unificato previsto dal Dpr 30 maggio 2002 n. 115. Per i giudici di legittimità, in particolare, la ratio dell'istituzione del contributo unificato “va rinvenuta nell'esigenza di semplificazione dei tributi erariali gravanti sui procedimenti giurisdizionali, trattandosi di un prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari, inteso come onere connesso alla fruizione del servizio giudiziario”. La specifica finalità da cui esso è connotato – hanno aggiunto gli Ermellini - comporta la non omogeneità con altre tipologie di esenzione e rende non irragionevole il diverso trattamento fiscale a cui il legislatore ha sottoposto le attività, sostanziali e giurisdizionali, delle associazioni di volontariato e degli enti del 'Terzo Settore', in tal modo esercitando la discrezionalità che gli è propria nella scelta tra le plurime soluzioni possibili (Corte Cost., 6 maggio 2010, n. 164) per favorire i soggetti che compiono attività nell'interesse generale”. La pronuncia in commento è in linea con un importante precedente delle Sezioni Unite della Corte (pronuncia 15 aprile 2021, n. 10013).