L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali l'ente con commerciale è tenuto a predisporre le scritture contabili e a presentare la dichiarazione dei redditi.
L'acquisizione della partita Iva sottintende che l'ente non commerciale effettui operazioni che hanno i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, ai fini sia dell'Iva che dell'Ires, con la conseguenza che sussiste l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo: l'importante chiarimento è contenuto nella Risposta all'istanza di interpello 27.5.2022, n. 312. Per l'Agenzia delle Entrate, in particolare: 1. ai sensi dell'art. 20, comma 1, Dpr 29.9.1973, n. 600, il presupposto affinché anche agli enti non commerciali sia imposta la tenuta delle stesse scritture contabili previste per le imprese e le società, è che tali enti esercitino “attività commerciali”, intendendosi per tali quelle che: a. ai fini Ires, sono produttive di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir, b. ai fini Iva, costituiscono esercizio di attività d'impresa (Risoluzione Agenzia Entrate 16 dicembre 2011, n. 126/E); 2. l'attività posta in essere da un ente non commerciale assume i connotati dell'attività d'impresa se presenta i caratteri dell'abitualità, professionalità e sistematicità, circostanza che sussiste anche nel caso in cui l'attività sia posta in essere in occasione della realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione (Risoluzione n. 286/E/2007); 3. il modello REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati, dev'essere utilizzato, tra l'altro, dagli enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti in Italia. Le istruzioni prescrivono inoltre che “Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito”; 4. per quanto riguarda la dichiarazione Irap, l'art. 19 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che “Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”.