Dal 19 maggio è possibile presentare la domanda di accesso al credito d'imposta riconosciuto per la costituzione o la trasformazione in società benefit.
Possono accedere al beneficio fiscale le imprese che, a prescindere dalla dimensione, alla data di presentazione dell'istanza sono in possesso dei requisiti richiesti di regola per poter usufruire di agevolazioni fiscali (risultare regolarmente iscritte ed “attive” al Registro delle imprese; disporre di una sede, principale o secondaria, e svolgere un'attività economica in Italia; trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8.6.2001, n. 231). Tra i costi di costituzione o trasformazione ammessi al credito d'imposta sono ricompresi i costi relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese, le spese notarili, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Non sono invece ammesse le spese relative ad imposte e tasse, e l'Iva detraibile.