Il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste a favore degli enti di tipo associativo non commerciale dall'art. 148 del Dpr 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) non deriva dall'elemento formale della veste giuridica assunta e dal corretto inserimento nello statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sul contribuente. Per quanto riguarda nello specifico le associazioni sportive dilettantistiche, detto onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al Coni (Cass. 30 aprile a2018, n. 10393, 23 novembre 2016, n. 23789, 5 agosto 2016, n. 16449, 30 gennaio 2020, n. 2152). Ciò comporta che l'assunzione della denominazione di associazione sportiva dilettantistica non assolve l'onere probatorio gravante sul contribuente e non garantiscono, di per sé, la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolato. Tale principio è stato affermato dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza 7 luglio 2021, n. 30116, depositata il 26 ottobre 2021.