La Cassazione è tornata a occuparsi del rapporto tra attività istituzionali e commerciali per gli enti no profit: nella pronuncia in rassegna, in particolare, gli Ermellini hanno sottolineato un importante principio applicabile non soltanto alle Onlus, essendo destinato a produrre effetti anche nell'ambito della Riforma del Terzo Settore. Il versamento di un corrispettivo per le prestazioni erogate non fa di per sé venir meno il fine solidaristico, il quale non è escluso dalla realizzazione di utili, purché da ciò non discenda che il fine di lucro si accompagni all'intento solidaristico.
Solo quest'ultimo deve restare infatti il fine esclusivo della Onlus, ciò implicando che gli utili non vengano distribuiti ma impiegati nella realizzazione di attività istituzionali o direttamente connesse: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 25 gennaio 2022, n. 4466, depositata lo scorso 11 febbraio (in tal senso si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 9 ottobre 2008, n. 24883). I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato, quanto al principio di democraticità della Onlus - imposto dall'art. 10, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 460/97, e riconosciuto dalla giurisprudenza (ad esempio, Cass., 5 agosto 2015, n. 16418) - che solo le fondazioni e gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, non sono tenute al rispetto dei requisiti di cui alla richiamata lettera h), scelta legislativa che evidentemente si pone a cavallo tra la peculiare forma organizzativa, propria delle fondazioni, e la necessità di rispetto dei rapporti con le confessioni religiose regolamentate nei rapporti con lo Stato italiano da intese formali. Con l'ordinanza n. 4466/2022 è stato infine affermato che la nozione di “svantaggio” “individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale, poiché la previsione mira a colmare, incentivando l'opera delle ONLUS, obiettive condizioni deteriori, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma in esame, una particolare categoria di soggetti” (Cass., 18 settembre 2015, n. 18396; in questo senso anche Cass. nn. 3789/2013, 7311/2014, 6505/2015).