Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ora, con la Nota 10 marzo 2022, n. 34/4011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale è compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale.

Tale conclusione si fonda sulla circostanza che l’ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati. Nella Nota in commento è stato inoltre sottolineato che:

1. il volontario “deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale”;

2. l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, “intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.

 

Nota 10 marzo 2022, n. 34/4011

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