L’8 febbraio 2022 è stata una giornata significativa per il nostro Paese: la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale che introduce in Costituzione il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Non si tratta solo di una riforma, ma di un atteso passo capace di dare forma a una visione su cui le nuove generazioni si stanno battendo tanto.
Il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre 2021 e, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera l’8 febbraio 2022. Ai sensi dell’art. 138 Cost., il disegno di legge di riforma costituzionale ha quindi concluso il suo iter, senza necessità di essere sottoposto a referendum.
Sono state modificate due disposizioni della Costituzione.
In particolare, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 9 Cost., al fine di riconoscere nell’ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, anche quella dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplina le forme e i modi.
Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
È dunque sancito, come atto di impegno e responsabilità, il compito della Repubblica di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, e, aspetto assai rilevante, viene fatto riferimento all'interesse delle future generazioni, in linea con la a crescente attenzione sociale sul tale argomento.
La seconda modifica riguarda l'art.41 Cost., e aggiunge al secondo comma, il vincolo che l’iniziativa economica privata – oltre a essere libera e non potersi svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente. Prevede inoltre l’inserimento al terzo comma dell’art. 41 Cost. della possibile destinazione e coordinamento dell’attività economica pubblica e privata non solo a fini sociali, anche a fini ambientali.
Articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Una vera e propria rivoluzione, che sembra quindi non passare solo dalle belle parole, ma da un impegno più concreto, basti pensare alle ricadute che quest'ultima modifica avrà sulla gestione delle industrie, sulla normativa sulla caccia o sul riconoscimento dello status di rifugiato per chi fugge da zone del mondo colpite dalla crisi climatica. L'auspicio ora è che il nostro Paese passi ai fatti, come sottolinea Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, “affrontando con più decisione e concretezza i grandi temi ambientali, a partire dalla lotta alla crisi climatica e dalla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili, e i tanti problemi irrisolti con interventi, riforme – come l’introduzione dei delitti contro la flora e la fauna che ancora manca all’appello – e azioni che vadano nella direzione della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della giusta transizione ecologica ed energetica”.
Fonti: Forum Terzo Settore