Le Onlus, purché risultino iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille fino al 31 dicembre 2022.
Lo prevede l'art. 3, primo comma, del decreto “Milleproroghe” (dl 30 dicembre 2021, n. 228, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge). Per tali tipologie di enti, infatti, l'art. 3, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (contenente la riforma della disciplina del 5 per mille), avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e quindi da 1° gennaio 2023. Il richiamato art. 3 del dl 228/2021 dispone inoltre che le Odv e le Aps oggetto della “trasmigrazione” automatica nel Registro unico nazionale, qualora non siano già accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possano accreditarsi nel 2022 entro il 31 ottobre 2022. A tal fine si applica l'art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020.