Per il contributo a fondo perduto perequativo c'è tempo fino al 28 dicembre. Fino a quella data, infatti, sarà possibile presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto “perequativo”, introdotto dall’art. 1, commi da 16 a 27, del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). Con il Provvedimento direttoriale 29 novembre 2021, n. 336196, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.
I beneficiari del contributo sono soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, “variabile” tra il 30% e il 5% in base ai ricavi/costi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. Le diverse percentuali applicabili, sono state stabilite con il D.M. 12 novembre 2021.
È possibile scegliere tra l’accredito sul conto corrente bancario o postale e l’opzione per il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Sono esclusi dal contributo gli Enti pubblici, gli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione. Gli Enti non commerciali sono ammessi al contributo, ma solo con riferimento alle eventuali attività commerciali esercitate.
L’istanza può essere presentata soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.
L’istanza dev’essere trasmessa direttamente o tramite intermediari, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.
È stata approvata dall’Agenzia delle Entrate la "Procedura di controllo Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto – Contributo Perequativo" (Versione 1.0.0 del 29/11/2021).
Sull’argomento è stata inoltre pubblicata la nuova Guida delle Entrate “Il contributo a fondo perduto perequativo”.