Dal prossimo 23 novembre sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un decreto del 26 ottobre 2021: ciò significa che con tutta probabilità, dal 2022 entrerà in vigore anche il nuovo regime tributario introdotto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per gli ETS iscritti al Registro.
Pertanto il 23 novembre inizierà la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS); al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2021, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le Onlus, l'Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021. Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile chiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'Anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno chiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.
Le nuove regole tengono conto di quanto disposto dal D.M. 15 settembre 2020, con il quale erano state disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione degli enti nel Registro Unico, nonché le modalità di deposito degli atti nel Registro stesso, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo. Il decreto contiene anche tre allegati tecnici relativi alla piattaforma informatica del Registro (Allegato A), alla compilazione delle istanze (Allegato B) e alla trasmigrazione degli enti del Registro stesso (Allegato C). Gli allegati B e C comprendono due appendici ciascuno, in formato excel, che rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del RUNTS e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti.
Gli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non saranno chiamati peraltro a verificare la regolarità della costituzione delle assemblee (e quindi l’osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l’effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) né, a maggior ragione, estendere il loro sindacato sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente o dal notaio. Gli stessi uffici dovranno invece verificare la conformità finale dello statuto al Codice del Terzo Settore, in linea con quanto dispone l’art. 47, comma 2, del Codice del Terzo Settore (in tal senso si era espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 19 marzo 2021, n. 3877).
Di tutti questi aspetti si approfondirà nel corso in presenza a Milano organizzato da ConfiniOnline, venerdì 19 e sabato 20 novembre: Il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore