È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) individua i limiti entro i quali sarà ammesso lo svolgimento da parte degli enti del Terzo Settore delle attività di natura “diversa” da quelle di interesse generale.
Il testo – che per la verità non si discosta sostanzialmente dalla bozza in circolazione da mesi – conferma la necessità che tali attività “diverse” siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. In particolare: - il requisito della “strumentalità” è soddisfatto qualora le attività diverse, a prescindere dal loro oggetto (altro elemento di novità...), sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente; - le attività diverse si considerano inoltre “secondarie” rispetto a quelle di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore; b. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore. Si tenga presente che, per espressa previsione normativa, ai fini del computo della percentuale di cui alla lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche: - i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi; - le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; - la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Il decreto dispone inoltre che in caso di mancato rispetto dei citati limiti, l'ente del Terzo settore dovrà: - effettuare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, un’apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente; - adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. In mancanza di questi interventi, è prevista la cancellazione dell'ente dal Registro Unico.