La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7551/2021 del 7 giugno 2021 chiarisce alcuni aspetti riguardanti l'organo “legittimato a nominare il Presidente all'interno degli enti del Terzo settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore”.
A poche settimane dalla nuova proroga per gli adeguamenti statutari (31 maggio 2022), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo riferimento alle disposizioni contenute del D. Lgs. N 117/2017 nonché ai principi costituzionali e della disciplina civilistica di riferimento, chiarisce la questione della nomina del Presidente, in particolare:
“1) quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: da un lato la nomina da parte dell’Assemblea, dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”);
2) se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico;
3) se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci.”
In merito al primo quesito, il Ministero mette in evidenza che, all'articolo 25 del Codice del Terzo settore, viene indicato, tra i poteri dell'assemblea, quello di di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali. Le eccezioni sono previste agli artt. 25 comma 2 e 41 comma 10 e prevedono “la possibilità di derogare a tale principio garantendo peraltro il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza degli associati e quello di elettività delle cariche sociali”.
La legittimità della nomina, viene quindi data dall'espressione della volontà dell'assemblea sia informa diretta che indiretta, ovvero da parte di un organo comunque eletto: “tale volontà potrà essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare)”.
Per quanto riguarda, invece, la legittimità alla nomina dell'organo di controllo, in assenza di un organo assembleare, da parte dell'organo di amministrazione, la Nota evidenzia che, nelle Fondazioni del Terzo settore, fatta salva l'ipotesi dell'esistenza di un organo assembleare, prevista nello statuto, il Codice “si limita a prevedere la nomina dell'organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti”. Inoltre, considerata la fondazione come istituto giuridico e considerata quindi la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore, la competenza può essere conferita anche a un soggetto esterno.
In ultimo, in merito alla valutazione del Presidente come organo sociale, il Ministero ribadisce che non è rilevante la formale menzione statutaria del Presidente in quanto organo, quanto piuttosto la necessità di garantire il primato assembleare come manifestazione di democraticità, sia nelle forme dirette che indirette.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la Nota N.7551/2021.