E' apparso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 28.2.2021, n. 36, contenente la riforma delle norme sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché in materia di lavoro sportivo. 
Si dispone tra l'altro che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere una delle seguenti forme giuridiche: 1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; 2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; 3. società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile. 

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale. 
A tal fine, per “associazione” o “società sportiva dilettantistica” si intende il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Ai fini sportivi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti  di Promozione Sportiva. La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, deve avvenire mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno esercitare attività diverse da quelle principali, sempreché l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento.

Per il soggetto erogante, il corrispettivo (in denaro o in natura) erogato a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché ad associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, costituisce - fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro - spesa di  pubblicità (ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir).

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