Ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera d-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19.5.2020, n. 34, conv. con L. 17.7.2020, n. 77), il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati da Onlus, OdV e Aps, purché iscritte ai relativi registri.
Per tali soggetti, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi stessi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Al riguardo, con la Risposta 7.1.2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che - considerato che la norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi - questi ultimi potranno fruire dell’incentivo in commento soltanto se rientrano anche tra i soggetti (di cui alla richiamata lettera d-bis) del citato comma 9, e quindi:
1. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460;
2. Organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.1991, n. 266;
3. Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7, L. 7.12.2000, n. 383.
In caso contrario, cioè se l’ente religioso non riveste anche la qualifica di Onlus, OdV o APS, sarà possibile usufruire del Superbonus solo per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora l’ente medesimo partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.