Il Decreto Legge n. 104/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto porta delle novità per il Non Profit e il mondo sportivo. 

Ecco di seguito gli interventi più significativi:

  • Estensione a tutti gli enti non commerciali della possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI. L'accesso viene consentito a prescindere dall’iscrizione in specifici registri o dallo svolgimento di attività d’impresa.  Dal momento che si tratta di misure che nascono per il sostegno alle imprese è stato correttamente introdotto anche un adeguamento ad hoc solo per gli enti non commerciali. Occorre considerare, infatti, che questi ultimi non sempre svolgono una attività d’impresa e, molto spesso, non producono ricavi nel senso proprio del termine. Per questa ragione gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.

 

  • Misure a sostegno dello sport con un apposito credito d’imposta, volto ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro CONI (art. 81 del D.L. 104/2020). Il bonus spetta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50% della spesa. Si tratta di un incentivo piuttosto importante che potrà essere utilizzato per sollevare le sorti di molte realtà sportive strutturate ed organizzate che in questo momento hanno subito importanti perdite legate al calo di entrate sia istituzionali che provenienti da sponsorizzazioni. Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa pubblicitaria superi la misura minima di 10 mila euro, e che siano utilizzati sistemi di pagamento tracciabili. L’investimento, inoltre, deve essere effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD che svolgano attività sportive giovanili, che operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che presentino ricavi nel periodo d’imposta 2019 pari ad almeno 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
    Salvo eventuali diverse indicazioni da parte del decreto attuativo della misura, lo sponsor dovrebbe poter cumulare con il credito d’imposta del 50% anche la deduzione integrale della spesa di pubblicità. Questo significa che, laddove dovesse essere confermata questa cumulabilità, una società che investe in pubblicità, grazie a questa misura, potrebbe arrivare a recuperare dal fisco fino a quasi l’80% di quanto versato (quindi il 50 per cento del tax credit piu la deduzione IRES e IRAP). L’art. 81 del Decreto Agosto, infatti, introduce una presunzione legale tale per cui la spesa si considera deducibile come “pubblicità`, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività` della controparte” (in analogia con quanto previsto per i corrispettivi in denaro in favore delle ASD e SSD dall’art. 90, comma 8, della l. 289/2000).
    Va segnalato che sono espressamente escluse dall’ambito applicativo della disposizione le sponsorizzazioni effettuate nei confronti delle associazioni e società sportive che optano per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991. Il riferimento alle sole “sponsorizzazioni” lascia tuttavia qualche dubbio interpretativo sull’effettiva portata dell’esclusione, tenuto conto che il credito d’imposta si applica anche ad altre tipologie di spese per pubblicità. Sarebbe dunque opportuno un chiarimento in sede di conversione del decreto, così da stabilire se gli enti che applicano la L. 398/1991 siano esclusi a priori dalla misura, o solo per le somme qualificabili come sponsorizzazioni. Si tratta di una precisazione importante, considerato che sono numerose le ASD e SSD che applicano il regime della L. 398/1991 e che operano proprio nel settore delle attività sportive giovanili.

  • Misure a sostegno della cultura con un ulteriore rifinanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – già previsto dal Decreto Rilancio – che viene così portato a una dotazione complessiva di 231,5 milioni per il 2020 (art. 80 del D.L. 104/2020). In particolare, il Fondo è destinato al sostegno dei musei e luoghi della cultura, della filiera dell’editoria e al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa dell’emergenza Covid-19. Le modalità di assegnazione delle risorse dovranno essere stabilite con uno o più Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.
    Sempre in considerazione dell’impatto della pandemia sul settore della cultura, il Decreto Agosto prevede uno sconto della seconda rata IMU 2020, che non sarà dovuta, tra gli altri, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale concerti e spettacoli (categoria catastale D/3), a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate (art. 78 del D.L. 104/2020).

  • Ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e previdenziali: il D.L. di Agosto prevede anche a favore degli enti non profit una ulteriore possibilità di pagamento rateale, su un periodo di più di due anni, dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, il cui pagamento era stato già rinviato al prossimo 16 settembre dal DL Rilancio (artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020).
    Le norme in questione riguardano diverse tipologie di versamenti, con requisiti che variano a seconda della tipologia di ente e del periodo di scadenza (marzo, aprile o maggio). Con specifico riferimento agli enti non commerciali, l’ulteriore proroga dei pagamenti disposta dal D.L. Agosto riguarda, in particolare:
    - i versamenti delle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020, a prescindere dal calo del fatturato (art. 18, comma 5 del D.L. Liquidità);
    - i versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio, al ricorrere delle condizioni di riduzione del fatturato previste per le imprese dall’art. 18 del D.L. Liquidità (nel dettaglio: calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a marzo 2019 in caso di ricavi non superiori a 50milioni di euro; calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% al di sopra di tale soglia di ricavi);
    - Per le Onlus, ODV e APS, la sospensione dei versamenti riguarda anche quelli relativi alle ritenute per redditi da lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria e all’IVA in scadenza a marzo 2020, a prescindere dal calo del fatturato (art. 61, del D.L. Cura Italia). Per federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni/società sportive, inoltre, la sospensione riguarda i versamenti di ritenute per redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza da marzo fino al 30 giugno 2020 (art. 61, comma 5 del D.L. Cura Italia).
    Per tutti questi adempimenti, il D.L. di agosto prevede la possibilità di diluire i pagamenti su un periodo di più di due anni, rinviando il versamento della metà del dovuto al 16 settembre 2020 (così come già previsto dal DL Rilancio) e distribuendo il versamento della restante metà secondo un piano rateale. Più nel dettaglio, un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 settembre. Il restante importo del 50%, invece, potrà essere suddiviso fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021.
  • Proroga della Cassa integrazione e disposizioni in tema di lavoro sportivo. Per quanto riguarda infine le misure di sostegno all’occupazione, una importante novità per tutti i datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza, inclusi quelli del Terzo settore, consiste nella possibilità di prorogare ulteriormente la Cassa integrazione e i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, istituiti dal D.L. Cura Italia (artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020). Più nel dettaglio, secondo quanto previsto dal Decreto di Agosto i trattamenti di Cassa integrazione potranno essere autorizzati per un primo periodo di 9 settimane e ampliati di ulteriori 9 settimane, fino a un massimo di 18 settimane nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (art. 1 del D.L. 104/2020). Per il secondo periodo di 9 settimane, il datore di lavoro dovrà però versare un contributo addizionale, calcolato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e il corrispondente fatturato 2019 (pari al 9% o al 18% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, a seconda del calo del fatturato). Il contributo integrativo, tuttavia, non dovrà essere versato dai quei datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato superiore al 20%, né da quelli che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Per quanto riguarda nello specifico il mondo sportivo, l’art. 2 del Decreto Agosto conferma la possibilità per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti di accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. Cura Italia, a condizione che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni lorde non superiori a 50mila euro (in linea con quanto già previsto dall’art. 98, comma 7 del Decreto Rilancio). Le domande, pertanto, potranno essere presentare dal datore di lavoro all’INPS con le modalità previste dall’Istituto. Con riferimento alla durata della Cassa integrazione in deroga, per ciascuna associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni che abbiano sede nelle regioni più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), in cui si potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane. Viene poi riconosciuta anche per il mese di giugno l’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi impiegati presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni e le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva, le ASD e le SSD, già attivi alla data del 23 febbraio 2020 e che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza (Art. 12 del D.L. 104/2020). I soggetti già beneficiari del bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio riceveranno l’indennità di giugno in via automatica, senza necessità di ripresentate apposita domanda.

Fonte: Vita 

Partner della formazione

ConfiniOnline fa rete! Attraverso la collaborazione con numerosi enti profit e non profit siamo in grado di rivolgere servizi di qualità a costi sostenibili, garantendo ampia visibilità a chi supporta le nostre attività. Vuoi entrare anche tu a far parte del gruppo?

Richiedi informazioni