Decreto-Legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18): norme per il Terzo Settore
Un riepilogo con commento delle ultime novità riguardanti il
Terzo Settore: decreto-legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18), a cura del Dott.Guido Giovannardi
Adeguamento Statuti
Slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento
degli statuti alla normativa introdottala con il Codice del Terzo
Settore con la procedura semplificata (assemblea ordinaria): riguarda
organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale
(Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri e costituiti prima del 3
agosto 2017, nonché per le imprese sociali.
Commento: più che giusto e opportuno.
Approvazione bilanci
Stesso termine (31.10.2020) per Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi
registri per approvare il proprio bilancio, se negli statuti prevedono
che l’approvazione debba avvenire nel periodo “emergenziale” 1° febbraio
2020 – 31 luglio 2020.
Commento: più che giusto e opportuno.
E per gli altri enti non profit? Nulla è previsto, ma considerando che
fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni, compresi convegni
e congressi dovrebbe dedursi che anche queste possono rinviare le
assemblee.
Commento: sperando che nessuno dia una interpretazione diversa alla
norma, in considerazione anche del fatto che presumibilmente il
rallentamento delle attività degli uffici dovrebbe anche rallentare
l’effettivo avvio del Registro Unico.
Incentivi per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza (art. 66)
Le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020
erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle
Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di
personalità giuridica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini
dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non
superiore a 30.000 euro.
Soggetti titolari di reddito d’impresa: la donazione effettuata è
interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini
IRAP nell’esercizio in cui è effettuata. Superfluo aggiungere che la
donazione dovrà essere eseguita con mezzi di pagamento tracciabili.
Commento: ottima iniziativa, gli ETS potrebbero (se la loro
organizzazione non è stata troppo disarticolata dai provvedimenti anti
“coronavirus”) farne un puntodi partenza per una campagna veloce di
fundraising.
Slittano i termini per gli adempimenti tributari (art. 62)
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale”, con scadenza fra l’8 marzo e il
31 maggio 2020 sono sospesi e potranno essere effettuati entro il 30
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Commento: vedremo cosa succederà, probabilmente non sarà l’unico
provvedimento di sospensione degli adempimenti tributarI: aspettiamo il corso degli
eventi, ma ad ogni buon conto, teniamo da parte la liquidità necessaria
per i versamenti.
Presentazione della Certificazione Unica (C.U.): il termine rimane il 31 marzo 2020.
Commento: sperando che gli studi commercialisti siano ancora pienamente
funzionanti. Se non altro il CU può essere inviato per pec, evitando il
ricorso alle raccomandate cartacee e quindi l’accesso agli uffici
postali.
Versamenti fiscali (art. 61)
versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: sospesi fino
al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva,
le associazioni e le società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà
essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino
ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
giugno 2020.
Soggetti esercenti attività d’impresa con entrate non superiori a 2
milioni di euro (nel 2019): sospensione dei versamenti da
autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e
il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del
D.P.R. 600/1973), all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione
obbligatoria.
Commento: vedi sopra, per quanto riguarda gli altri provvedimenti di sospensione
Misure agevolative per i lavoratori, anche del terzo settore (art. 22)
Cassa integrazione in deroga: si applica a qualsiasi datore di lavoro
del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi
dimensione. Durata max: per la sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Commento: era ora che anche il Terzo Settore, oltre che la generalità
delle imprese, potesse accedere alla cassa integrazione. Speriamo che
questa sia l’occasione per una estensione permanente della possibilità
di accesso all’istituto.
Disposizioni in materia di centri diurni e semiresidenziali (art. 47 e 48)
Sospesi fino al 3 aprile 2020, salvo che le locali aziende sanitarie non
attivino interventi del genere verso persone che abbiano alta necessità
di sostegno sanitario e parasanitario.
Art.48 – disposizioni per garantire i servizi sociali:
Prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso il
personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente da
soggetti privati che operano in convenzione, prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi
senza ricreare aggregazione.