L’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane) ormai da anni rivolge una particolare attenzione ai controlli fiscali nel settore Non Profit.
L’obiettivo principale degli organi di controllo è quello di verificare i prerequisiti ed i requisiti di chi si presenta come realtà Non Profit in quanto questi ultimi godono di agevolazioni fiscali importanti.
I controlli che vengono effettuati dall’amministrazione finanziaria sono di due tipi.
Formali:
- controllo statuto;
- iscrizione ad eventuali registri e/o albi;
- modalità di tenuta ed aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee, verbali Consiglio direttivo, elenco soci);
- numerazione progressiva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (relativamente alla L.398/1991);
- redazione ed approvazione del bilancio (o del rendiconto economico-finanziario) e modalità di tenuta dei libri e registri contabili;
- invio del modello EAS e delle comunicazioni delle eventuali variazioni via via intervenute all’Agenzia delle Entrate;
- comunicazione alla SIAE dell’opzione per la fruizione della Legge 398/1991;
presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti fiscali;
- altri
adempimenti richiesti dalla normativa
Sostanziali:
- l’attività effettivamente svolta;
- le modalità di adesione all’associazione degli aspiranti soci e/o tesserati;
- il corretto svolgimento della vita associativa in termini di effettività del rapporto associativo (partecipazione degli associati alle assemblee, trasparenza della gestione, democraticità delle decisioni, ecc.);
- la presenza di attività commerciali;
- le modalità con cui vengono effettuati incassi e pagamenti;
- l’eventuale supero del plafond di ricavi incassati (fatturati) di € 400.000,00 annui ex L. 398/1991;
- divieto di distribuzione degli utili.
In merito si rinvia inoltre alla disciplina dettata in materia.
I controlli possono avvenire anche da remoto, cioè utilizzando dati presenti nei registri pubblici, oppure effettuando interviste agli associati (per approfondire leggi questo articolo).
Dal punto di vista degli adempimenti contabili/fiscali viene verificato se l’associazione adotta una contabilità separata per l’attività commerciale e per quella istituzionale. La normativa infatti prevede che un’associazione possa svolgere, contestualmente alla sua primaria e prevalente attività istituzionale, anche una attività commerciale.
Cosa cambia con la riforma del Terzo Settore
L’art.94 del Codice del Terzo Settore si occupa dei controlli fiscali dell’amministrazione finanziaria nei confronti degli Enti del Terzo Settore.
La norma dice che i controlli dovranno:
- verificare i requisiti degli ETS in relazione alle disposizioni fiscali di cui al titolo X del CTS;
- verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al RUNTS;
- il rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione indiretta degli utili, di devoluzione del patrimonio, di bilancio, di libri sociali, di formazione delle associazioni e di funzionamento dell’assemblea delle stesse;
- la spettanza delle agevolazioni fiscali per gli ETS iscritti al RUNTS;
il disconoscimento dello status di ETS e la trasmissione all’ufficio del RUNTS di elementi utili ai fini della eventuale cancellazione dell’ETS dal Registro medesimo.
La norma prevede anche l’attività di scambio di informazioni tra gli uffici del RUNTS e dell’amministrazione finanziaria.
Questo scambio di informazioni dovrebbe facilitare l’attività di verifica degli organi di controllo.
Fonte: tornaconto&c.
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