Costi e ricavi per le attività di “interesse generale”: non più parità ma uno scostamento minimo.
Un Ente del Terzo Settore è tale se le attività di interesse generale (quelle di cui all'art. 5 del Codice, cioè quelle attività che costituiscono la mission dell'ente, in virtù delle quali si è un Ente del TS e si può beneficiare delle agevolazioni fiscali) possono essere considerate non commerciali e se le stesse superano le eventuali attività “commerciali” che l'Ente comunque mette in campo.
I requisiti concernenti le attività sono quindi due.
Con le modifiche apportate dal DL 119/2018 è stato stabilito che le attività di interesse generale potranno essere ritenute non commerciali anche se vi è uno scostamento lieve (cioè non superiore al 5%) fra costi e ricavi. Se per due anni consecutivi i ricavi dovessero superare i costi, l'attività non potrà più essere considerata di interesse generale, ma commerciale, con l'eventuale perdita dei benefici fiscali.
Quindi:
l'ente deve attribuire ad ogni attività i ricavi e i costi “effettivi”: tale dizione dovrebbe consentire (salvo futuri chiarimenti) di imputare distintamente ad ogni attività sia i costi diretti (ad es.: acquisti di beni o personale dipendente) che i costi indiretti (ad es.: quota parte spese per beni ammortizzabili o per gestione della sede). Analoga distinzione va fatta per i ricavi.
Se i ricavi non superano il 5% dei costi così valorizzati, l'attività rimane non commerciale.
La suddetta operazione va fatta necessariamente per ogni singola attività che l'ente pone in essere.
La somma dei costi e ricavi delle attività non commerciali va poi confrontata (e questo è il secondo requisito) con il totale delle attività commerciali: i benefici fiscali saranno mantenuti se le prime superano le seconde.
In conclusione:
- a) gli enti di piccole dimensioni non dovrebbero avere troppi problemi, visto che in questi anni la difficoltà maggiore è in genere stata quella di ottenere ricavi almeno pari ai costi; peraltro quelli che si trovano a ricevere introiti particolarmente rilevanti a fine anno (ad es.: per le donazioni natalizie) faranno bene ad adottare politiche di spesa abbastanza elastiche, che consentano loro di attribuire eventuali surplus di costi proprio a quel periodo temporale, per evitare di avere bilanci con utili superiori al 5% dei costi (anziché utilizzare gli avanzi di bilancio di un anno per sostenere spese “importanti” l'anno successivo).
- b) gli enti con strutture più complesse potranno incontrare maggiori difficoltà, per cui dovranno adottare sistemi di controllo costante nel corso dell'esercizio, per tenere monitorati gli andamenti delle entrate e delle uscite, separatamente per attività. In altre parole, se non l'hanno già fatto, è il momento di pensare ad implementare dei sistemi di controllo di gestione.
N.B.: deroghe: alle predette norme sfuggono gli ETS di ricerca scientifica, se reinvestono gli utili nella ricerca o nella diffusione dei risultati e le fondazioni Ex-Ipab (a determinate condizioni, da verificare).