Un contributo a cura di Guido Giovannardi.

Il Codice del Terzo Settore è stato approvato con il D.Lsg. 117/2017 e ampiamente modificato con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

La data ultima per adeguare gli statuti degli Enti del Terzo Settore al codice è stata spostata al 2 agosto 2019; è ora il caso di mettere a fuoco i principali adempimenti.

Intanto: quali enti sono interessati a queste modifiche? Tutti gli enti, con taluni distinguo per le cooperative sociali, perché sono considerate imprese sociali di diritto, quindi sono regolate dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e succ. mod.

L'adeguamento degli statuti non è obbligatorio: resta ad ogni ente la facoltà di scelta di modificarlo e quindi diventare un ETS (e iscriversi al Registro Unico) oppure mantenere la propria fisionomia giuridica, senza però potersi in seguito definire Ente del Terzo Settore. In quest'ultimo caso, peraltro, sarà precluso l'accesso al regime fiscale di vantaggio riconosciuto agli ETS.

Avremo quindi:

Enti regolati dal Codice del Terzo Settore:

  •  Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte al R.U.T.S.
  • Fondazioni iscritte al R.U.T.S.
  • Cooperative sociali e imprese sociali 
  • Associazioni di promozione sociale iscritte al R.U.T.S.
  • Organizzazioni di volontariato iscritte al R.U.T.S.

 

Enti regolati dal Codice Civile (come in precedenza):

  •  Associazioni riconosciute e non riconosciute NON iscritte
  • Fondazioni NON iscritte

Le modifiche da apportare allo statuto sono obbligatorie (per conseguire la qualifica di ETS), oppure rivestono un carattere facoltativo o derogatorio al Codice, in alcuni casi.

Le modifiche sono considerate obbligatorie - e per le quali si può godere di un regime agevolato per quanto riguarda le formalità e il costo degli adempimenti fiscali connessi - quando necessarie ad uniformare la struttura giuridico-amministrativa dell'ente, le sue finalità, le attività e i limiti di azione alle linee fondamentali che hanno ispirato la riforma: democraticità, solidarietà, trasparenza, correttezza di gestione, gratuità.

In alternativa l'Ente può mantenere la propria attuale fisionomia.

Quali i vantaggi e gli svantaggi di procedere alla modifica dello Statuto?

 Gli svantaggi... analisi del testo attuale, scrittura del nuovo testo, approvazione dell'organo direttivo, assemblea, spiegazione del perché si effettuano le modifiche ai soci... se del caso ricorrendo anche all'opera di qualche esperto per evitare che un errore, magari banale, blocchi l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico.

I vantaggi: per chi riceve contributi dalla PA o ha comunque rapporti stretti con il “pubblico” sarà quasi indispensabile iscriversi al R.U.T.S., per dare garanzie di trasparenza di azione e conformità agli orientamenti generali in campo sociale.
Inoltre (ma ne parleremo in altri articoli) anche la relazione con il sistema bancario potrà essere agevolata assumendo la qualifica di ETS.

Non va poi sottaciuta la possibilità – come accennato sopra – di accedere al particolare regime fiscale agevolato.

Da non dimenticare:

  • a) le raccolte fondi; l'associazione che si trasforma in ETS può legittimamente effettuare le raccolte fondi, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice;
  • b) l'acquisto della personalità giuridica (con riflessi interessanti che tratteremo in altri articoli) con l'iscrizione nel R.U.T.S. e la disponibilità di un patrimonio di € 15.000,00.
 

 

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