In più occasioni ho manifestato il mio pensiero sulla Riforma del Terzo Settore, che mi sento ancora una volta di confermare: è un intervento che merita un giudizio complessivamente positivo.
E ciò non soltanto per le finalità che le nuove regole si prefiggono (tutelare maggiormente il volontariato e al contempo prevenirne gli abusi), ma anche perché introduce nella normativa sul no profit quegli elementi di razionalità, sistematicità e coerenza che finiranno per soddisfare in primis proprio gli operatori di questo universo (volontari, associati, amministratori, dipendenti).
Dobbiamo nondimeno constatare come nel nuovo corposo impianto normativo non manchino taluni aspetti critici, che sarebbe opportuno inquadrare meglio al fine di evitare interpretazioni distorte e contraddittorie.
Sotto questo profilo, ad esempio, emerge una non chiara perimetrazione delle prestazioni che gli enti pongono in essere nei confronti dei propri associati o familiari/conviventi di questi. Il che si traduce in un dubbio sul piano tributario: se, infatti, da un lato l’art. 79, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 117/2017 fa rientrare nell’ambito della “non commercialità” (almeno per quanto attiene ad Ires e Irap) le attività svolte dagli ETS nei confronti dei propri associati in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, dall’altro la norma specifica che sono invece da considerarsi attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, loro familiari o loro conviventi se rese dietro pagamento di corrispettivi specifici.
In tale contesto, appare evidente la difficoltà di distinguere tra “attività” da un lato, e “cessioni” e “prestazioni” dall’altro, con le conseguenti profonde differenze sul piano tributario.
La questione non è di poco conto, e andrebbe chiarita attraverso un intervento normativo oppure un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
La complessità di questo aspetto non pare affievolita dalle seguenti circostanze:
- la precisazione – contenuta nella norma – secondo cui in ogni caso “non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi”;
- il fatto che per determinate tipologie di enti – vedi ad esempio associazioni di promozione sociale – sia stata dettata una normativa ad hoc; il problema resta infatti intatto per gli ETS che non rivestono forme particolari.