Possiamo utilizzare al meglio l'occasione del bilancio? Proviamoci...
Mi ero ripromesso di scrivere in questo post un bel commento alle nuove norme, derivanti dalla Riforma del Terzo Settore, riguardanti la materia dei bilanci degli Enti del Terzo Settore...
Purtroppo no, non mi è possibile, perché mancano anche i decreti attuativi che riguardano diversi argomenti connessi, quindi a parte ricordare che l'obbligo di redarre un bilancio (o il più semplice rendiconto per gli ETS minori) è già operativo, anche se non esiste il Registro Unico ove pubblicarlo e mancano gli schemi che dovevano essere prodotti dal Ministero del Lavoro.
Ma questo è quasi ovvio, è chiaro che ogni ente un bilancio lo redige, più o meno articolato e complesso.
Comunque ricordiamo che: gli ETS con entrate superiori a € 220.000,00 devono redigere un bilancio molto simile a quello previsto per le società dal Codice Civile, composto quindi dallo stato patrimoniale, da un rendiconto finanziario che illustri proventi e oneri e dalla relazione di missione.
Questo è il documento più interessante, perché vi si debbono evidenziare non solo le poste di bilancio e l'andamento economico e finanziario (cioè le informazioni che nei bilanci civilistici vengono inserite nella nota integrativa), ma soprattutto le modalità con cui l' ETS persegue le proprie finalità istituzionali.
Per gli altri ETS, cioè quelli con entrate inferiori a € 220.000,00 va redatto solo un rendiconto finanziario: questa è una novità visto che in precedenza l'obbligo non esisteva.
Restano escluse le associazioni sportive dilettantistiche.
Quando il Registro Unico sarà costituito e funzionante, il bilancio (o il rendiconto) andrà anche depositato entro il 30 giugno, unitamente ai consuntivi relativi alle raccolte fondi. Per ora questo obbligo non sussiste, ovviamente; sussiste invece l'obbligo del bilancio, nonostante il Ministero del Lavoro non abbia ancora pubblicato gli schemi di bilancio da adottare.
Il bilancio sociale è obbligatorio per gli ETS con entrate sopra € 1.000.000,00; andrà anche pubblicato sul proprio sito.
Tanto per semplificare la vita delle associazioni, specie di quelle più piccole, a partire dal 2019, superando € 100.000,00 di entrate, occorrerà rendere noti i compensi versati a amministratori, organi di controllo, dirigenti e associati.
Il mondo del Terzo Settore diventerà più trasparente delle aziende di credito e delle imprese commerciali quotate in Borsa... fattispecie non del tutto negativa, certamente potrà essere un elemento premiante nella presentazione agli stakeholders e nelle inizative di raccolta fondi.
Non c'è dubbio che la mancanza degli schemi di bilancio che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto produrre complica la vita, almeno per gli ETS “maggiori”.
Intanto va specificato che nel novero di quelli comunque tenuti alla redazione del bilancio sono da ricomprendere, finchè il registro Unico non verrà alla luce, solo quelli che già adesso hanno una regolamentazione che li farà obbligatoriamente ricadere nel R.U.: Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e OdV iscritte nei registri regionali.
In secondo luogo, quanto alle modalità di redazione del bilancio, se è abbastanza pacifico il contenuto dello stato patrimoniale e di conseguenza i principi contabili da applicare, maggiori dubbi ci sono in ordine alla esposizione dei profitti e oneri: infatti le norme parlano di un “rendiconto finanziario”, che può essere inteso come qualcosa di diverso dal conto economico, più vicino ad un rendiconto gestionale.
Personalmente troverei ancora applicabile quello proposto a suo tempo dal Consiglio dei Dottori Commercialisti (e ripreso dalla purtroppo cessata Agenzia per le Onlus) a sezioni contrapposte, distinte per finalità di ricavo/onere.
E suggerirei che anche le organizzazioni più piccole potrebbero efficacemente adottare quello schema, magari dotato di opportuni raccordi con i pochi elementi di stato patrimoniale di cui dispongono (cassa, conto corrente, beni materiali, debiti e crediti), che consente di acquisire buone informazioni sulle modalità di gestione e di perseguimento dei fini statutari, informazioni che si possono utilmente spendere sia all'interno dell'ETS, sia per la comunicazione verso l'esterno.