Prima di aprire la sottoscrizione, chiunque volesse esprimere la propria opinione in merito, può farlo sul nostro forum. L'invito è aperto anche a tutti quei parlamentari che volessero sostenere la proposta di AiBi con propri contributi all'emendamento. "Le misure economiche sotto specificate intendono eliminare quella che ad oggi appare essere la più evidente disuguaglianza tra chi accoglie in adozione un minore straniero e tutte le altre forme di genitorialità. La coppia adottiva che adotta uno o più minori all'estero si vede costretta, infatti, a pagare interamente tutti i costi procedurali, oltre alle spese di viaggio e permanenza all'estero, potendo godere attualmente solo di un contributo da parte dello Stato, legato comunque al reddito familiare, e di altre forme di sostegno, quali la deducibilità del 50% dei costi sostenuti, che lasciano a carico della famiglia comunque un costo oneroso da dover affrontare. Ciò non accade né nell'adozione nazionale i cui costi sono completamente a carico dell'amministrazione pubblica e giudiziaria né per la genitorialità biologica, per la quale lo Stato garantisce attraverso il Servizio sanitario nazionale i servizi prima, durante e dopo il parto. Attraverso l'Istituzione di tali misure si vuole riconoscere all'accoglienza adottiva di minori provenienti da Paesi stranieri, che si concretizza proprio attraverso l'adozione internazionale, lo status di intervento di cooperazione, sussidiario alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, della reintegrazione familiare, della promozione dell'adozione nazionale nel Paese straniero, come già riconosciuto dalla "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale" siglata a L'Aja il 29 Maggio 1993 e ratificata in Italia con Legge 31/12/1998 n° 476, del - a favore dell'infanzia abbandonata. In tale contesto l'adozione Internazionale verrebbe ad assumere il significato di intervento di emergenza a favore dei minori orfani o privi della potestà genitoriale, stante la loro condizione di abbandono sancita dalle autorità straniere; verrebbe riconosciuto loro finalmente il diritto alla famiglia, sgravando l'onere economico dalle coppie adottive, indipendentemente dalla condizione economica di queste ultime. E' infatti paradossale come ,al momento, proprio tale diritto alla famiglia di tutti i minori in concreto stato di abbandono in un Paese straniero, possa essere esercitato solo attraverso il pagamento di tutte le spese da parte delle coppie accoglienti. Con questa misura lo Stato Italiano riconosce di doversene fare carico in modo completo, così come avviene per l'esercizio di tutti i diritti dell'uomo. Tali misure si concretizzano fattivamente nella detraibilità al 100% delle spese procedurali (spese relative al personale e quelle di carattere gestionale, amministrative, burocratiche e legali) purché sostenute dall'Ente Autorizzato e rimborsate allo stesso dagli aspiranti genitori adottivi, mantenendo ancora la deducibilità al 50% per le sole spese di viaggio e permanenza all'estero. Viene quindi cancellato il "fondo di sostegno per le adozioni internazionali" istituito con l'art. 1, comma 152, della Legge 311 del 30/12/2004. Tali misure consentono di poter garantire in maniera finalmente e giustamente gratuita il diritto del bambino abbandonato di essere figlio, di avere una famiglia che lo accolga, con un impegno economico da parte dello Stato comunque contenuto (si prevede un tetto massimo di 35.000.000 di Euro). PROPOSTA di emendamento al disegno di legge N. 1817 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge finanziaria 2008) Di seguito all'art. 54 del disegno di legge N. 1817 è inserito il seguente articolo: "Art. 54-bis - L'art. 4 della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue: Art. 4 - 1. Nell'art. 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, la lettera l-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero. 2. Di seguito all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo: Art. 15-bis "Detrazioni per adozione internazionale" - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero. 3. È abrogato l'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali."

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